24 Aprile 2008
Di: VPOD docenti
L'Accordo intercantonale sulle borse di studio (concetto comprendente assegni a fondo perso e prestiti di studio da rimborsare) è giudicato positivamente perché stabilisce degli standard minimi applicabili in tutta le Svizzera per favorire un accesso democratico agli studi, che è un problema fondamentale per la classe lavoratrice e le famiglie con redditi medio bassi. Esso favorirà anche la mobilità delle famiglie e degli studenti da un Cantone all'altro. Il Ticino ha interesse a garantire ai propri giovani l'accesso a un'adeguata formazione e a concretizzare il principio della promozione delle pari opportunità negli studi.
Tra le questioni più dibattute nel nostro Cantone vi è la concessione del diritto alle borse di studio a stranieri residenti da almeno 5 anni, norma già applicata in Ticino dal 1997 (art. 20 legge scuola). Sono da deplorare le prese di posizione demagogiche contro questo diritto, che per motivi elettoralistici sono state fatte dai partiti di destra: questo diritto favorisce l'accesso dei giovani stranieri da noi residenti al mercato del lavoro tramite un'adeguata formazione e quindi favorisce la loro integrazione nella nostra società.
No al limite dei 40 anni
Il Sindacato VPOD non è d'accordo con la definizione rigida di un'età massima per l'accesso agli assegni di studio e dubita della validità del concetto (l'accordo propone un'età limite di 35 anni, il Canton Ticino ha nel regolamento un limite di 40 anni). Il Tribunale federale ha indicato nella sentenza del 14 maggio 2007 2P.313/2005, al considerando 6.8, che il limite dei 40 anni previsto dalla legislazione ticinese potrebbe essere reso flessibile per tener conto della parità delle opportunità, principio ribadito dall'art. 2 di questo accordo intercantonale: 1) ad esempio, come la legislazione bernese, che instaura delle eccezioni, segnatamente per chi vuole inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo consacrato alla famiglia; 2) ad esempio come la legislazione sangallese, che prevede delle eccezioni per chi ha avuto obblighi famigliari, istituendo comunque che la nuova formazione deve essere esercitata durante un lasso di tempo prima del pensionamento. Quindi una soluzione alternativa potrebbe essere di abbandonare il concetto di età massima a favore di un concetto di tempo minimo (ad es. 10 anni), durante il quale la nuova formazione può essere esercitata prima del pensionamento.
No alla generalizzazione del prestito
È positivo che l'Accordo intercantonale introduca delle soglie quantitative per l'assegno di studio valide in tutti i Cantoni, anche se vi è una discrepanza non giustificata tra l'importo massimo erogabile stabilito per una formazione secondaria II (12'000 Fr annui) e una formazione terziaria (16'000 Fr annui). In effetti non si capisce perché, se, calcolando le spese vitali ed effettive e le entrate del singolo, viene stabilito un fabbisogno di Fr 16'000 annui sia per un apprendista, sia per uno studente universitario, in base all'art. 15 dell'accordo all'apprendista possa essere concesso un importo di 12'000 Fr al massimo. Si tratta di una discriminazione che ostacola tra l'altro l'apprendistato svolto da giovani adulti.
Il Sindacato VPOD docenti ritiene inoltre che il prestito deve essere complementare all'assegno e non viceversa: è infatti ampiamente noto che la prospettiva di accumulare debiti per decine di migliaia di franchi per effettuare la formazione ostacola pesantemente l'accesso dei giovani meno abbienti alle formazioni di grado terziario. Il Sindacato ha infine espresso il proprio appoggio alla proposta di considerare economicamente indipendente dalla famiglia la persona in formazione, che ha concluso una prima formazione e che ha lavorato per almeno due anni, rendendosi indipendente dalla famiglia dal profilo finanziario.


