17 Dicembre 2009
Di: di Mara Rossi e Raoul Ghisletta
Il 1° gennaio 2010 entrano in vigore le interessanti prestazioni del Fondo cantonale per la formazione professionale. La sua creazione risponde alla richiesta dell'iniziativa popolare per il Fondo del Partito socialista e dei sindacati e all'iniziativa popolare del sindacato UNIA per il pagamento delle spese di trasferta degli apprendisti.
In vista dell'entrata in vigore del Fondo ticinese il 1° gennaio 2010 si è costituita la Commissione tripartita di 9 membri, che ha il compito di definire annualmente l'aliquota sulla massa salariale a carico delle aziende, di stabilire le misure finanziate dal Fondo e di decidere le esenzioni parziali o totali dal pagamento dei contributi aziendali. La Commissione è composta da tre rappresentanti dello Stato (Curzio De Gottardi, presidente, Michele Barra, Alessandra Alberti), da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali (Luca Albertoni, Stefano Modenini e Mimi Bonetti-Lepori) e da tre rappresentanti sindacali (Renato Ricciardi, Enrico Borrelli, Valerio Agustoni). La Commissione ha fissato allo 0.9 per mille per l'anno 2010 l'aliquota sui salari AVS, che costituisce il contributo a carico delle aziende ticinesi.
Dal 1° gennaio 2010 il Fondo coprirà obbligatoriamente:
1) le tasse a carico delle aziende per la partecipazione dei propri apprendisti ai corsi interaziendali (le relative fatture vengono inviate direttamente dall'ente organizzatore dei corsi al Fondo che provvede a saldarle);
2) le spese a carico delle aziende per il materiale d'esame finale di tirocinio, che non porta a prodotti commerciabili (le fatture vengono inviate dai capiperiti o dalle persone da essi designate e pagate direttamente dal Fondo);
3) le trasferte dall'azienda a scuola e ai corsi interaziendali: il Fondo finanzia la metà della spesa per la trasferta dall'azienda a scuola, distribuendo a ogni apprendista che ne ha diritto un Rail Check, da far valere alla comanda e al pagamento dell'abbonamento annuale arcobaleno speciale "appresfondo". Il Fondo rimborsa agli enti organizzatori dei corsi interaziendali il prezzo del titolo di trasporto che essi pagano ai partecipanti per il tragitto dall'azienda al corso, ma solo nella misura in cui la trasferta non sia già coperta dal titolo di trasporto annuale "appresfondo".
Inoltre il Fondo finanzia interessanti prestazioni facoltative. Su domanda da parte degli enti organizzatori (organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali o sindacali o paritetiche o di categoria, gruppi di aziende o singole aziende) o della persona, il Fondo esso può sostenere ogni altra iniziativa considerata come sussidiabile dalla Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, indipendentemente dal fatto che la stessa sia o no sussidiata dalla Confederazione o dal Cantone. Può essere finanziata dal Fondo, segnatamente: a) l'organizzazione di corsi di preparazione a esami della formazione superiore (per attestati professionali o diplomi); b) l'organizzazione di corsi di formazione continua (non necessariamente certificati da procedure di qualificazione); c) la partecipazione di singole persone a corsi o ad altre misure di formazione superiore e continua (perfezionamento, aggiornamenti, qualifiche iniziali o riqualifiche); gli investimenti logistici o di attrezzature didattiche per centri di formazione aziendali, interaziendali o di organizzazioni del mondo del lavoro.











