26 Maggio 2010
Di: di Rosemarie Weibel, avvocata
In applicazione della Direttiva governativa sui doppi redditi nei concorsi dell'Amministrazione cantonale, i bandi di concorso del 2010 per le assunzione presso l'Amministrazione cantonale e per le scuole contengono il seguente criterio socio-economico: "a parità di requisiti tra i candidati e le candidate il Consiglio di Stato sceglie in modo tale da non generare un doppio reddito, ossia un rapporto d'impiego con grado d'occupazione maggiore del 150% tra coniugi o partner registrati." Questo limite pone degli evidenti problemi alle coppie sposate/registrate che lavorano o intendono lavorare per il Cantone e la sua abrogazione è stata chiesta tramite una mozione parlamentare presentata dal PS il 6 maggio scorso.
Uno sguardo alla storia
La storia della limitazione dei cosiddetti "doppi redditi" (due coniugi che entrambi ottengono un reddito da lavoro) dimostra che si tratta di una misura tesa a limitare l'accesso delle donne al mercato del lavoro, specialmente a quello qualificato. Già nel 1930, l'Alleanza delle società femminili svizzere rilevava come gli attacchi sono diretti nella maggior parte dei casi nei confronti dell'impiegata superiore, la funzionaria, la donna con funzioni dirigenziali, e non per esempio contro il lavoro femminile poco qualificato o nell'impresa del marito, né contro i redditi da sostanza o altri tipi di doppi redditi. In Ticino, le donne sposate erano ineleggibili e all'atto del matrimonio erano considerate ipso facto dimissionarie (Lord del 5.11.54). Nel 1970, probabilmente sulla spinta del movimento per il diritto di voto alle donne, la norma viene abolita, ma già nel 1977 il Consiglio di Stato propone di reintrodurre l'ineleggibilità delle persone che con la nomina avrebbero conseguito un secondo reddito coniugale, con possibilità di deroghe in caso di necessità. Si vuole dare la preferenza ai disoccupati o a persone che sono a sostegno della famiglia ( "padri di famiglia"). La Commissione del Gran Consiglio ne propone lo stralcio affermando che è vero che talvolta la questione dei doppi redditi può assumere aspetti clamorosi, di difficile comprensione per l'opinione pubblica, ma che è una norma che ha marcato carattere discriminatorio e notevoli difficoltà di applicazione. Ma con nota a protocollo 75/82 del 16.12.82, precisata con risoluzione 22.2.84, il Consiglio di Stato decide che per i coniugi già entrambi alle dipendenze dello Stato non può esserci nomina se il cumulo supera il 150% e che non si assumono personeil cui coniuge è già alle dipendenze dello Stato al 100%. Prassi tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo con una sentenza del 13.7.84 nell'ottica di un'"equa distribuzione degli impieghi pubblici". Con iniziativa 2.10.94, Silvano Bergonzoli e confirmatari chiedono di prevedere che un solo coniuge possa lavorare per un ente pubblico, perlomeno se la somma dei salari supererebbe un certo importo. Che la moglie allora stia "a casa a fare la calza" (testuali parole). Il 13.11.97 il Sindacato VPOD, davanti all'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, conclude la seguente transazione con il Cantone, rappresentato dall'allora Direttore della Divisione per la formazione professionale: "Il criterio socio-economico del grado di occupazione non è contrario agli art. 4 cpv. 1 e 2 CF e 3 LPar se assunto solo in via sussidiaria quando esistano motivi oggettivi nella scelta fra più candidati di pari qualifiche professionali, anzianità di servizio ed esperienza. In ogni caso vanno interpellati i coniugi e considerate le altre circostanze familiari." Accordo criticato dalla dottrina, perché il criterio socio-economico di per sé rischia in ogni caso di svantaggiare le donne. Nel 2003, la maggioranza del parlamento boccia l'iniziativa Bergonzoli perché contraria al principio della parità dei sessi, a quello sull'uguaglianza, e al diritto di ogni cittadino all'accesso al pubblico impiego. Nel suo rapporto 25.11.08 all'ennesima mozione Quadri, lo stesso Consiglio di Stato riconosce: "Un intervento limitativo dei doppi redditi nel settore del pubblico impiego cantonale non può essere inteso quale elemento di contenimento della disoccupazione generale o giovanile e, di riflesso, quale fattore incentivante l'occupazione.". Ma nei bandi di concorso di inizio 2010 si legge che "a parità di requisiti tra i candidati e le candidate il Consiglio di Stato sceglie in modo tale da non generare un doppio reddito, ossia un rapporto d'impiego con grado d'occupazione maggiore del 150% tra coniugi o partner registrati". Per giustificare una disparità di trattamento (a dipendenza dello stato civile, tra coniugi, tra chi raggiunge un "doppio reddito" alle dipendenze del Cantone e chi invece lavora nel privato o consegue redditi da sostanza ecc.) o una violazione di diritti individuali (quello a un lavoro scelto liberamente, all'accesso alla funzione pubblica, ecc.), normalmente ci vorrebbe una base legale (che qui non c'è) e un interesse legittimo preponderante (nel caso concreto, quale sarebbe?). Inoltre, si dovrebbe poter rispondere sì a queste domande: la misura consente di raggiungere l'obiettivo d'interesse pubblico che ci si è prefissati? Fra quelle ipotizzabili è quella che meno danneggia interessi privati contrastanti e interessi pubblici concorrenti (per esempio quello di eliminare ogni discriminazione nei confronti delle donne ...)? A tutt'oggi, chi difende e chi applica la limitazione ad un massimo del 150% del grado d'occupazione complessivo di coniugi o partner registrati presso il Cantone non ha risposto a queste domande. E altrove si oppone a richieste di lavoro a tempo parziale. Quindi: candidatevi, anche se vostro coniuge è già alle dipendenze del Cantone, e se non venite assunti/e e non sono dati i presupposti dell'accordo del 1997, ricorrete. La limitazione al 150% ha effetti discriminanti sul lavoro femminile?











