I contributi AVS/AI/IPG (senza Assicurazione disoccupazione) rimangono invariati al 10,1%. Il tasso contributivo paritetico versato all'AD continua ad ammontare al 2% per i salari fino ad un massimo annuo di fr. 126'000.-
Il contributo minimo annuo versato all'AVS/AI/IPG dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa è aumentato a fr. 460.- (finora fr. 445.-).
Il tasso di contribuzione rimane invariato al 9,8%. Il contributo minimo annuo è aumentato a fr. 892.- (finora fr. 864.-).
Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):
| Rendite e contributi | Fr. Min. | Fr. Mas |
|---|---|---|
| Rendita di vecchiaia | 1'140 | 2'280 |
| Importo massimo delle due rendite di una coppia |
- | 3'420 |
| Rendita per vedove e per vedovi | 912 | 1'824 |
| Rendita completava per le mogli nate nel 1941 o prima risp. per i coniugi che ricevevano in precedenza una rendita completiva dell'AI |
342 | 684 |
| Rendita per orfani e per figli | 456 | 912 |
| Importo massimo se si ha diritto nel contempo a due rendite per figli o a una rendita per figli ed a una rendita per orfani per lo stesso figlio |
- | 1'368 |
L'assegno mensile per grandi invalidi dell'AVS:
Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al
mese):
Rendita d'invalidità:
intera 1'140/2'280 - ¾ 855/1'710 - ½ 570/1'140 - ¼ 285/570
Rendita per figli:
intera 456/912 - ¾ 342/684 - ½ 228/456 - ¼ 114/228
Gli importi versati per la copertura del fabbisogno vitale annuo ammontano:
Importi limite della previdenza professionale obbligatoria dal 1° gennaio 2009:
Il comitato della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha deciso che pensioni di base, complementi per figli, rendite per orfani e rendite per persone bisognose verranno aumentate dello 0.75%, il che corrisponde al 50% dell'aumento dell'indice dei prezzi da novembre 2007 a novembre 2008. Per il rincaro sulle rendite iniziate prima del 2 gennaio 1984 è competente l'ex datore di lavoro.
| Fr. Min. | Fr. Mas | |
|---|---|---|
| Indennità di base | 62.- | 196.- |
| Servizi di avanzamento | 111.- | 196.- |
| Quadri in ferma continua | 91.- | 196.- |
| Assegno per i figli | 20.- | 20.- |
| Assegno per l'azienda | 67.- | 67.- |
| Indennità di maternità | - | 196.- |
Per l'anno 2009 gli assegni familiari per i figli da 0 a 16 anni ammonteranno a fr. 200 mensili, mentre gli assegni formazione fino a 25 anni a fr. 250 mensili.
Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), che include negli aventi diritto agli assegni famigliari, oltre ai dipendenti, anche le persone senza attività lucrativa, a condizione che non siano al beneficio di prestazioni complementari all'AVS/AI e che il reddito imponibile (proveniente, ad esempio, da rendite, borse di studio o redditi patrimoniali) non superi il 150% della rendita ordinaria completa massima di vecchiaia dell'AVS, ossia fr 41'040 annui.
Inoltre la nuova legge riconosce l'assegno al 100% anche per il dipendente a tempo parziale (a condizione che il salario sia pari ad almeno la metà dell'importo annuo della rendita ordinaria completa minima di vecchiaia dell'AVS, ossia fr. 6'840 annui).
L'assegno per i dipendenti in malattia viene versato per la durata di 12 mesi oltre il mese in cui è iniziativa la malattia, in base alle disposizioni cantonali (più favorevoli della legge federale, che prevede solamente una durata di 3 mesi).
In Ticino, purtroppo, contrariamente a numerosi altri cantoni, gli assegni per figli di indipendenti non sono stati previsti dalla legge cantonale assegni familiari, a seguito dell'opposizione del PLRT e della Lega dei ticinesi nel voto avvenuto in Gran Consiglio nel mese di novembre: è in atto una consultazione tra le associazioni di indipendenti, promossa dal Governo per eventualmente riaprire la discussione (che dovrà essere riaperta anche a seguito dell'iniziativa parlamentare elaborata di Raoul Ghisletta inoltrata a nome del Partito socialista).
Rimangono in vigore le disposizioni federali speciali sugli assegni per il settore dell'agricoltura. Infine la legge cantonale assegni familiari non contempla versamenti per la nascita o l'adozione di figli, come previsto da altri Cantoni.









